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Vai alle sezioneVoli in ritardo, cancellati, negati
Vacanze rovinate? Ecco come difendersi dai voli aerei
La Carta dei diritti del passeggero specifica a cosa si ha diritto se l’aereo che abbiamo prenotato non parte (volo cancellato) o accumula un ritardo prolungato.
Si tratta di norme che si applicano a tutti i voli in partenza da un aeroporto comunitario e ai voli - effettuati da una compagnia comunitaria - in partenza da un Paese extracomunitario con destinazione un aeroporto comunitario.
Il passeggero di un volo cancellato ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili;
ha diritto all’assistenza da parte della compagnia aerea (cioè pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, - adeguata sistemazione in albergo se sono necessari uno o più pernottamenti;
trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
in alcuni casi, ad una compensazione pecuniaria che va – a seconda dei km di viaggio previsti, da 250,00 a 600,00 euro.
La compensazione è esclusa se la cancellazione o il ritardo non dipendono dalla compagnia (ad esempio in caso di scioperi o avverse condizioni metereologiche) né quando il viaggiatore è stato avvisato delle modifiche con un congruo anticipo.
Inoltre controllate il metodo di pagamento, molte carte di credito offrono una copertura assicurativa migliore delle compagnie aeree e basta una telefonata per risolvere il problema.
Dovete subito inviare una pec o una raccomandata alla compagnia segnalando il disservizio per evitare che i tempi di richiesta facciano decadere il diritto al rimborso.