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Vai alle sezionePEC, visibilità obbligatoria?
E' obbligatorio indicare la PEC negli atti, nella corrispondenza e sul proprio sito Web? La legge non lo stabilisce chiaramente, ma sembra suggerirne la necessità.
Dopo la scadenza del termine che ha imposto a tutte le aziende (di vecchia e nuova costituzione) di adottare e comunicare al registro imprese un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che si va ad aggiungere a tutte le altre informazioni anagrafiche obbligatorie che l'azienda deve rendere pubbliche, ci si domanda se anche l'indirizzo di PEC debba essere reso disponibile sul sito web e su carta intestata aziendale e se sussiste uno specifico obbligo in tal senso.
Mentre, infatti, per gli enti pubblici esiste uno specifico obbligo normativo relativo alla posta elettronica certificata, ovvero quello di istituire almeno una casella PEC per ogni registro di protocollo (art. 47 del CAD) e di darne comunicazione sull'indice delle PA, per i privati non sembrerebbe sussistere uno specifico e parallelo obbligo in tal senso.
Come sappiamo i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 16 della Legge n. 2/2009 (di conversione del D.L. n. 185/2008) hanno obbligato le PA, le imprese e i liberi professionisti a dotarsi, entro termini di legge perentori e precisi (3 anni per le imprese già esistenti, al momento dell'iscrizione al registro imprese per quelle di nuova costituzione ed entro un anno per i professionisti), di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e a renderlo pubblico mediante l'iscrizione in registri o elenchi liberamente consultabili.
In particolare, per quanto concerne le imprese, il mancato rispetto di tale obbligo nei termini sopra individuati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile (come modificato dalla Legge n.180 del 11/11/2001) in capo al legale rappresentante dell'impresa.
Se queste sono le premesse, ad oggi sembrerebbe non esserci alcun obbligo specifico di indicare l'indirizzo di PEC nella carta intestata, negli atti, nella corrispondenza o nella pagina internet dell'azienda, in quanto il citato art.16, comma 6, non prevede altro obbligo oltre alla comunicazione al Registro Imprese della casella PEC.
Tuttavia, anche se l'art. 2250 del codice civile (indicazione negli atti e nella corrispondenza), modificato dalla Legge Comunitaria 2008 (ovvero dall'art. 42 della Legge 7 luglio 2009 n.88), non fa alcun riferimento esplicito circa la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata sul sito web aziendale e nella carta intestata, tale indicazione a nostro avviso non può essere esclusa dagli altri obblighi di trasparenza in capo all'impresa.