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Vai alle sezione«Pec» obbligatoria per le ditte
La generalizzazione dell'uso della Pec farà dello strumento il canale unico nazionale di comunicazione a rilevanza giuridica.
Per l'Italia l'innovazione tecnologica passa dalla posta elettronica certificata e dall'unificazione tra carta d'identità elettronica (Cie) e tessera sanitaria, ma questa scelta se non condivisa a livello europeo potrebbe non portare i frutti sperati. Questo è ciò che si desume dalla lettura del quadro normativo nazionale, come da ultimo modificato con il Dl 179/2012 (crescItalia 2.0), e della proposta di regolamento approvata dalla Commissione Ue il 4 giugno 2012 (si veda l'articolo pubblicato in questa stessa pagina). In particolare, la scelta nazionale assume con il Dl 179/12, maggiore concretezza e pervade tutti i settori economici.
Sul piano delle attività economiche si perfeziona il progetto di dotare tutte le imprese e i professionisti di una Pec a valore legale. In effetti, dopo le previsioni contenute nell'articolo 16 del Dl 185/2008 che stabilivano un calendario di adeguamento per professionisti (29 novembre 2009) e società di capitali e società di persone (29 novembre 2011), adesso l'articolo 5 del Dl 179/2012 prevede l'estensione della posta elettronica certificata anche per le imprese individuali. In particolare, l'obbligo oltre alle imprese nascenti (20 ottobre 2012), si estende a tutte le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali che sono tenute a depositare presso il registro delle imprese il proprio indirizzo Pec entro il 31 dicembre 2013.
Pertanto alla fine del prossimo anno, per legge, la Pec dovrebbe essere attiva per tutti soggetti economici (imprese e professionisti) e per tutte le pubbliche amministrazioni (l'obbligo è del 29 novembre 2008). La generalizzazione dell'uso della Pec farà dello strumento il canale unico nazionale di comunicazione a rilevanza giuridica. Questo impone già da ora un uso della Pec razionale e con un continuo monitoraggio per far sì che comunicazioni a rilevanza giuridica o giurisdizionale non vengano "dimenticate" rendendo definitivi atti che intervengono nella sfera patrimoniale e economica di un'impresa e di un professionista. In effetti lo scopo si raggiunge per le imprese utilizzando quale unica Pec (equiparata a una raccomandata con ritenuta di ritorno) quella comunicata al registro delle imprese e per i professionisti quella comunicata ai rispettivi ordini.
Per i cittadini viene dato poi uno specifico impulso all'emissione di un documento unico di identificazione che condensi le caratteristiche della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi. L'unificazione dei due documenti dovrebbe consentire un miglioramento dei meccanismi di identificazione elettronica e un ampliamento dei servizi forniti tramite il documento unificato.
Sempre in riferimento ai privati, il provvedimento all'articolo 4 definisce il domicilio digitale del cittadino e consente a quest'ultimo di indicare una casella di posta elettronica certificata abilitata e a rilevanza giuridica per dialogare con la Pa. Questo provvedimento integra un provvedimento di contenuto analogo che identificava nella posta elettronica certificata gratuita del cittadino l'unico canale di comunicazione (articolo 16 bis del Dl 185/2008). Attenzione, però, che mentre l'attuale normativa consente al cittadino la facoltà di indicare una casella di Pec quale suo domicilio digitale, la precedente disposizione prevedeva l'obbligo di notifica da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti di chi aveva scelto di utilizzare la Pec gratuita del cittadino.